ALTE PROFESSIONALITA’ DEI VIGILI DEL FUOCO

CF 97359720584

 

 

STATUTO

 

 

 

 

Articolo 1

Ragione Sociale e natura

 

La Associazione “ALTE PROFESSIONALITA’ DEI VIGILI DEL FUOCO”, in sigla APVVF è un’Associazione autonoma e indipendente anche da partiti e movimenti politici, che si prefigge di affrontare, per contribuirne alla soluzione, tutti i problemi delle Alte Professionalità del Corpo Nazionale VV.F., in servizio permanente, volontario e in quiescenza. La Associazione ha sede in Roma. L’esatta ubicazione della Sede verrà definita nel successivo Regolamento.

 

 

Articolo2

Finalità

 

1. Al fine di consentire la massima tutela degli interessi giuridici, economici, professionali e sociali degli iscritti vigili del fuoco, l’Associazione è costituita in forma sindacale e svolge la sua attività negli ambiti negoziali dei dirigenti e direttivi e del personale non dirigente e non direttivo, come pure in tutte le sedi ritenute idonee.

2. L’Associazione promuove la diffusione della cultura del soccorso e della sicurezza tecnica attraverso iniziative autonome di formazione professionale e di divulgazione tecnico scientifica, istituendo corsi, e percorsi formativi che possano anche conferire titoli, abilitazioni o altro riconoscimento nel rispetto delle norme vigenti.

3. L’Associazione pone la massima attenzione a quanto afferente al mondo del Volontariato, ricercando intese e stipulando protocolli con altre persone fisiche e giuridiche attive nel soccorso e assistenza alla popolazione e nella sicurezza tecnica.

 

 

Articolo 3

Adesione ad altri soggetti

 

1. La Associazione può aderire a Federazioni e Confederazioni, anche a dimensione europea e internazionale che uniscano altre Associazioni cui partecipino Professionalità, che in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione tecnica, tecnico-scientifica ed amministrativa nelle Pubbliche Amministrazioni o in Enti che erogano servizi pubblici. Tali adesioni non possono interferire con le politiche inerenti le categorie sopra dette in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. Non sono attuabili patti federativi e confederativi che consentano il commissariamento di APVVF da parte di altri soggetti.

 

 

Articolo 4

Adesioni singole e collettive

 

1. Possono chiedere l’iscrizione all’Associazione APVVF i dipendenti in servizio ed in quiescenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonchè altri dipendenti pubblici che ne abbiano interesse.

2. L’iscrizione alla Associazione comporta la delega a favore della Associazione stessa e la corresponsione di una quota sociale definita nelle modalità e quantità dal Regolamento della Associazione stessa. L’importo di tale trattenuta è destinato alla Associazione per il proprio funzionamento, senza fini di lucro alcuno.

3. Possono chiedere l’affiliazione all’Associazione APVVF persone fisiche e persone giuridiche che condividano le finalità del presente statuto. L’affiliazione è approvata dal Consiglio Direttivo e può prevedere un contributo anche economico.

 

 

Articolo 5

Organi direttivi

 

Gli organi che costituiscono l’Associazione sono:

q l’Assemblea degli Iscritti;

q il Consiglio Direttivo;

q il Consiglio Direttivo allargato ai Segretari Regionali;

q il Presidente;

q il Segretario Generale;

q il Collegio dei Sindaci;

q il Collegio dei Probiviri;

q le Segreterie Regionali;

q le Segreterie Provinciali.

sono altresì equiparati agli organi direttivi le commissioni di studio, i delegati di rappresentanza ed altri incarichi comunque conferiti dal Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 6

L’Assemblea degli Iscritti

 

L’Assemblea degli Iscritti avviene ordinariamente ogni quattro anni, straordinariamente, su deliberazione del Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un terzo degli iscritti. Spetta alla Assemblea degli Iscritti (Congresso), a maggioranza dei presenti:

1. stabilire le direttive dell'azione sindacale;

2. approvare lo Statuto e le sue modificazioni;

3. eleggere il Presidente tra gli Iscritti;

4. eleggere il Consiglio Direttivo fra gli iscritti;

5. eleggere il Collegio dei Sindaci ed il Consiglio Collegio dei Probiviri;

L'Assemblea degli Iscritti è validamente costituita con la presenza di almeno un decimo degli aventi titolo, i quali possono disporre al massimo di sette deleghe ciascuno.

 

 

 

 

Art. 7

Il Consiglio Direttivo

 

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dal Congresso e dura in carica quattro anni, sino alla successiva Assemblea degli Iscritti. E' costituito da 9 Membri Elettivi e 2 Membri di Diritto ed elegge al suo interno il Segretario Generale ed i Vice Segretari di cui uno con funzioni di Tesoriere. Può, inoltre, attribuire incarichi specifici ad iscritti esterni al Consiglio Direttivo stesso.

2. Spetta al Consiglio Direttivo promuovere ed organizzare ogni iniziativa intesa al raggiungimento degli scopi dell’Associazione in linea con le direttive stabilite dall’Assemblea degli Iscritti i cui poteri può assumere in caso di particolare urgenza.

3. I componenti elettivi del Consiglio Direttivo sono scelti con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea degli Iscritti e devono provenire dai diversi ruoli, dirigenziali e non, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; la ripartizione fra queste componenti deve essere tale che vi sia una composizione proporzionale dei nove eletti nel Consiglio Direttivo.

4. Nella previsione dell’attuazione del dettato della legge 252/2004, che istituisce due procedimenti di contrattazione, l’uno per il personale della carriera operativa inserito in ruoli per il cui accesso è prevista laurea specialistica, l’altro per il restante personale, è da subito riconosciuto il diritto di voto attivo e passivo di tutti gli iscritti, indipendentemente dal ruolo di provenienza.

5. Nella stessa previsione della legge 252/2004 la proporzione nella composizione rispetterà la ripartizione anche tra i numeri degli iscritti afferenti ad entrambi i settori della contrattazione.

6. Al fine di consentire la rappresentatività del personale partecipe del settore di contrattazione con numero minore di iscritti, è disposto quanto segue:

a. se il numero degli iscritti in tale settore è inferiore ad 1/20 del numero complessivo degli iscritti, è garantita la presenza di un rappresentante nel Consiglio Direttivo, in aggiunta ai nove eletti, senza diritto di voto;

b. se il numero degli iscritti in tale settore è compreso tra 1/20 e 1/9 del numero totale degli iscritti , è garantita la presenza di un rappresentante nel Consiglio Direttivo, in aggiunta ai nove eletti, con diritto di voto

7. Lo scrutinio avviene subito dopo il termine delle votazioni nella Assemblea degli Iscritti, e sono dichiarati eletti i nove Iscritti che hanno riportato il maggior numero di voti nel rispetto della proporzione anzidetta.

8. I Membri di Diritto del Consiglio Direttivo sono: un Rappresentante del Personale in quiescenza, scelto autonomamente dagli associati in pensione ed un Rappresentante del Personale volontario, scelto autonomamente dagli associati che godono dello status di volontario.

9. Il Consiglio Direttivo, appena eletto, si riunisce e procede subito con scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta alla elezione del Segretario e dei due Vice Segretari, rispettando la condizione che le cariche dei due Vice Segretari non devono essere attribuite entrambe alla stessa componente.

10. Dopo la nomina del Segretario Generale e dei due Vice Segretari, il Segretario Generale, previa consultazione con gli altri Consiglieri, designa il Consigliere che svolgerà funzioni di Vice Segretario Tesoriere. Tale Consigliere avrà in particolare l'incarico di curare il patrimonio dell’Associazione di tenere i Registri dei Verbali e tutti i Documenti Contabili.

11. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni, e, prima della scadenza, deve indire l'Assemblea degli Iscritti per le nuove elezioni.

12. Il Consiglio Direttivo, può stipulare patti federativi e confederativi che comportino un versamento di una quota parte delle ritenute trasmesse dai propri iscritti, conservando la piena autonomia compresa quella gestionale nell’osservanza dei predetti patti, definendo le eventuali somme da impegnare per tali adesioni.

13. Perché una riunione del Consiglio Direttivo sia valida occorre che siano presenti almeno sei Consiglieri, e che fra questi sia compreso il Segretario o uno dei due Vice Segretari. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta fra i presenti. In assenza del Tesoriere, il Registro dei Verbali è tenuto dal Segretario o dall’altro Vice Segretario.

14. Nel caso di votazioni all’interno del Consiglio Direttivo in cui sia presente un numero pari di Consiglieri, la maggioranza di voto viene computata valutando doppio il voto del Segretario Generale in carica.

15. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo, ogni Consigliere può essere titolare di una sola delega di altro Consigliere.

 

 

Art. 8

Consiglio Direttivo allargato ai Rappresentanti delle Regioni

 

E’ definito Consiglio Direttivo allargato ai Segretari Regionali quello costituito dal Consiglio Direttivo e dalle Segreterie Regionali di cui all’art.13; tale Organo ha le medesime competenze e regole di funzionamento del Consiglio Direttivo di cui al precedente art. 7

 

 

Art. 9

Il Presidente

 

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli Iscritti ed è il garante del rispetto dello Statuto. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e di tutti gli Organi direttivi collegiali e vigila sull’osservanza delle norme statutarie.

2. Il Presidente collabora con il Segretario Generale per lo sviluppo dell’Associazione e può assumere iniziative proprie nelle sedi istituzionali.

 

 

Art. 10

Il Segretario Generale

 

1. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Associazione, mantiene relazioni con gli enti esterni istituzionali e non, con le istituzioni centrali e periferiche del CNVVF, presiede il Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario Generale dispone dell’attribuzione delle prerogative sindacali di cui la Associazione è titolare e conferisce, inoltre, delega di rappresentanza in occasione di trattative, comitati, commissioni, ecc. alle quali la Associazione è invitata a partecipare.

3. Il Segretario Generale ha facoltà di istituire gruppi di lavoro ristretti per lo studio di problematiche particolari, informandone il Consiglio Direttivo.

4. Il Segretario Generale, sentito il Consiglio Direttivo, può istituire rapporti di consulenza anche continuativa con legali di fiducia dell’Associazione.

 

 

 

 

 

 

Art. 11

Collegio dei Sindaci

 

Il collegio dei Sindaci è costituito da tre membri che hanno il compito del controllo della gestione amministrativa della Associazione e quindi, in particolare, nell’esame preventivo della Relazione del Segretario Generale uscente, per la parte concernente le spese sostenute nel quadriennio.

 

 

Art. 12

Collegio dei Probiviri

 

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri che hanno il compito di dirimere le controversie su eventuali violazioni dello Statuto o del Regolamento della Associazione, anche a seguito di ricorso avanzato da qualsiasi Iscritto ed inviato direttamente ai Probiviri stessi.

 

 

Articolo 13

Segreterie Regionali e Provinciali

 

1. Per conseguire una migliore interazione con gli Iscritti ovunque sul territorio nazionale e per le esigenze di funzionamento della Associazione, in ciascuna Regione Sede di Direzione Regionale VVF si elegge una Segreteria Regionale (o Interregionale), con il compito di svolgere anche gli adempimenti di Rappresentanza Sindacale in seno alla Regione (o alle Regioni accoppiate), con le modalità che verranno stabilite dal Regolamento, e, nelle more della sua emanazione, in accordo con le indicazioni del Consiglio Direttivo.

2. Le segreterie Regionali (o Interregionali) rimangono in carica sino alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, dopodiché, entro 30 giorni, devono essere rinnovate. Ogni Segreteria regionale è composta da un Segretario Regionale e da un numero di componenti approvato dal Consiglio Direttivo.

3. Analogamente in ciascuna Provincia può costituirsi una Segreteria Provinciale coordinata da un Segretario Provinciale.

4. In attesa di elezioni delle Segreterie di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Segretario Generale può nominare i corrispondenti Segretari in via transitoria.

 

 

Articolo 14

Regolamento

 

L’Associazione adotterà un Regolamento discendente dal presente Statuto. Potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta votando le modifiche articolo per articolo ad alzata di mano.

 

 

Art. 15

Organi di informazione

 

L’Associazione APVVF può avere un proprio organo di informazione che può avere forma cartacea e/o informatica; tale organo ha la finalità di diffondere le notizie più rilevanti relative alle iniziative dell’Associazione, alla situazione politico-sindacale ed altri eventi, promovendo il dibattito nonché il confronto ed il contributo di idee sui diversi temi relativi ai fini statutari dell’Associazione stessa.

 

 

Art. 16

Patrimonio

 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

q dai beni mobili e immobili che per acquisti, donazioni, devoluzioni o per qualsiasi altro titolo vengono in possesso dell’Associazione Stessa, nonché dei diritti immateriali ad essa riferibili;

q dalle quote sociali e dai contributi degli iscritti e di organizzazioni aderenti;

q dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese;

q dalle rendite patrimoniali.

 

 

Art. 17

Esercizio finanziario e rendiconto

 

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; i rendiconti economici consuntivi sono sottoposti all’Assemblea degli Iscritti di cui all’art.6.

 

 

Articolo 18

Modifiche statutarie

 

Il presente Statuto può essere modificato: dalla Assemblea degli Iscritti con Deleghe sufficienti a rappresentare complessivamente almeno la metà degli Iscritti, e/o dal Consiglio Direttivo allargato ai Rappresentanti Regionali purché, nel caso di modifiche definite in ambito di Consiglio Direttivo allargato ai Rappresentanti Regionali gli articoli da modificare siano stati segnalati nell' Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo allargato ai Rappresentanti Regionali inviato con trenta giorni di anticipo sulla data di convocazione del Consiglio Direttivo allargato ai Rappresentanti Regionali, fatta salva la facoltà dell'Assemblea degli Iscritti, costituitasi con il numero di deleghe sopra menzionato, di apportare le modifiche desiderate.

 

 

Articolo 19

Scioglimento dell’Associazione

 

1. La Associazione può essere sciolta per decisione del Consiglio Direttivo allargato alle Regioni, con la maggioranza assoluta dei presenti, previa comunicazione rivolta a tutti gli Iscritti, inoltrata con 60 giorni di anticipo.

2. E’ definita “maggioranza di blocco” di tale iniziativa l’espressione contraria allo scioglimento di almeno il 30% degli iscritti, comunque formulata dai dissenzienti, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, unitamente alla richiesta di convocazione di un’Assemblea Straordinaria degli Iscritti.

3. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori, determinarne i poteri e stabilire la destinazione del patrimonio sociale che sarà comunque devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità.

 

Art. 20

Adempimenti nei confronti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

e dell’art. 148 del TUIR

 

1. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. E’ fatto obbligo, ai sensi del successivo art. 23, di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

3. E’ fatto obbligo, ai sensi del precedente art. 17, di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

4. E’ prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.

 

 

Art. 21

Rinvio a norme di legge

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

 

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il presente documento è costituito da 21 articoli stampati su sette pagine.